CONCILIANDO MED
SEDE OPERATIVA DI ATESSA
Organismo di mediazione nr. 1041 Registro Organismi di Mediazione presso il Ministero della GIustizia
Cos’è la mediazione?
La mediazione è un sistema alternativo al tribunale per risolvere controversie e conflitti in ambito civile e commerciale.
Tale procedura rappresenta oggi una valida opportunità per gestire il conflitto tra le parti, e risolverlo efficacemente, alla presenza del MEDIATORE, terzo imparziale ed indipendente, specializzato in tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, che assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso una soluzione che possa essere soddisfacente per entrambi, attraverso una procedura riservata, veloce ed economica.
Possono usufruire della mediazione tutti i soggetti privati e pubblici, e le imprese.
La Mediazione può essere:
1. Volontaria: scelta dalle parti;
2. Demandata: quando il giudice invita le parti a tentare la mediazione;
3. Obbligatoria: quando per poter procedere davanti al giudice, le parti devono aver tentato senza successo la mediazione.
La mediazione è obbligatoria se la materia trattata è specificatamente disciplinata dall’art. 5 del D.LGS 28/2010. In tal caso si dovrà esperire, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, il tentativo obbligatorio di mediazione. Le materie previste dall’art. 5 del D.LGS 28/2010 sono:
– Diritti reali;
– Divisioni;
– Successioni ereditarie;
– Patti di famiglia;
– Locazione;
– Comodato;
– Affitto di aziende;
– Risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
– Contratti assicurativi, bancari e finanziari;
– Condominio.
– La procedura conciliativa è economica, caratterizzata da costi ridotti rispetto a quelli del processo ordinario;
– Ha una durata massima di 3 mesi consentendo alle parti di non affrontare i lunghi tempi della giustizia;
– Chi concilia vince sempre, non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti giungeranno ad una soddisfazione comune attraverso un clima di collaborazione e di comunicazione che verrà facilitato dal conciliatore;
– Le informazioni, i dati e le notizie relative al tentativo di conciliazione sono del tutto riservati;
– Sono previste agevolazioni fiscali: Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, e l’imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Prove tecniche di conciliazione